Riconoscimento della cittadinanza italiana

Riconoscimento della cittadinanza italiana ai cittadini stranieri di ceppo italiano

(cittadinanza iure sanguinis)

 

ll cittadino straniero, discendente di cittadino italiano, può presentare istanza all'Ufficio dello Stato civile per il riconoscimento della cittadinanza italiana secondo la Circolare K.28.1 dd. 08.04.1991 del Ministero dell’Interno e deve essere residente in un Comune italiano a scelta.

Documentazione necessaria:

L'interessato/a deve presentare personalmente  una domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana „iure sanguinis“ con marca da bollo di 16,00 euro, indirizzata al Sindaco del Comune di residenza.

In tale richiesta dovranno essere riportate le generalitá dell'avo di ceppo italiano a suo tempo emigrato e dovrá essere allegata in originale la documentazione qui di seguito riportata, debitamente tradotta in lingua italiana e legalizzata o apostillata, preferibilmente nel paese di origine per avere la certezza di presentare la documentazione corretta. Inoltre dovranno essere specificati i Comune di residenza dell’avo ed i suoi discendenti.

  • estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal Comune italiano di nascita;
  • atti di nascita, con traduzione ufficiale in lingua italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
  • atto di matrimonio e di morte dell'avo italiano emigrato all'estero, muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana, se formati all'estero;
  • atti di matrimonio ed eventuali atti di morte dei suoi discendenti in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
  • certificato rilasciato dalle Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l'avo italiano a suo tempo emigrato dall'Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato.
  • il certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato, viene acquisito d'ufficio ed il termine per la definizione del procedimento è sospeso nelle more della sua acquisizione;
  • la posizione anagrafica del richiedente è accertata d'ufficio.

Termini:

Il termine per la definizione del procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana è stabilito dalla norma nazionale in materia di procedimento amministrativo (art. 2 Legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.).

Riferimenti normativi:

  • Allegati:

Istanza di riconoscimento del possesso dello “status civitatis” italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano

Ufficio competente