Matrimonio

Tutte le persone maggiorenni, giuridicamente capaci, di stato libero, non legate da vincoli di parentela, possono contrarre matrimonio. Per i minorenni tra i 16 e i 18 anni è necessaria l’autorizzazione giudiziaria.

Sia per i matrimoni civili che religiosi è prevista la pubblicazione di matrimonio. LINK pubblicazioni e regime dei beni

Tutti i documenti necessari vengono richiesti d‘ufficio dallo stato civile ai vari comuni degli sposi e hanno una validità di 6 mesi.

Prima del matrimonio gli sposi devono firmare il verbale di pubblicazione nel Comune di residenza di uno dei due sposi.

La domanda di pubblicazione è redatta in carta resa legale con marca da bollo di € 16,00 e pubblicata all'albo pretorio digitale del Comune per 8 giorni consecutivi piú 3 giorni per le eventuali contestazioni da effettuarsi presso l’ufficio di stato civile. La celebrazione del matrimonio deve avvenire entro 180 giorni dalla pubblicazione. Scaduto tale termine bisogna ripresentare tutti i documenti.

Per i cittadini stranieri residenti nel Comune servono i seguenti documenti: nulla osta al matrimonio certificato/estratto di nascita rilasciato dalle competenti autorità straniere, con traduzione italiana e legalizzazione. Il certificato di nulla osta al matrimonio deve contenere i seguenti dati: cognome, nome, comune e data di nascita, cittadinanza, stato civile, residenza degli sposi e cognome e nome dei genitori degli sposi.

In base all’art. 116 del codice civile, i cittadini stranieri non residenti in Italia, per contrarre matrimonio nel nostro Comune devono firmare un processo verbale di pubblicazione senza effettiva pubblicazione, nel quale dichiarano che non sussistono vincoli di parentela, di affinità, di adozione e di affiliazione. Il matrimonio può essere celebrato nei giorni successivi.

Per il matrimonio religioso o davanti al ministro di culto, all’ufficio di stato civile deve essere prodotta anche la richiesta di pubblicazione di matrimonio da parte del parroco risp. del ministro di culto.

I matrimoni sia civili che religiosi devono essere contratti davanti a due testimoni maggiorenni.

Il riconoscimento di figli, così come le convenzioni matrimoniali riguardanti la comunione o separazione dei beni, devono essere inserito nell’atto di matrimonio stesso, sia esso civile che religioso.

Eventuali variazioni delle convenzioni matrimoniali fatte successivamente, devono essere formalizzate davanti a un notaio, il quale provvederà alla trasmissione dell’atto notarile all’ufficio di stato civile del comune di matrimonio per l’annotazione.

 

Ufficio competente