Esercizio di somministrazione di pasti e bevande

L'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di un pubblico esercizio sono soggetti all'obbligo di licenza da parte del sindaco territorialmente competente. La licenza di norma è rilasciata a tempo indeterminato. Come esercizio pubblico viene definito un esercizio, che svolge professionalmente l’attività di somministrazione di bevande, dell’attività di somministrazione di pasti e bevande.

Sono soggetti all'obbligo di licenza: 

  • esercizi di somministrazione di bevande (bar, caffè, osterie, birrerie, enoteche ecc.); 
  • esercizi di somministrazione di pasti (ristori, trattorie, ristoranti, pizzerie ecc.); 

Invio di una SCIA tramite lo sportello SUAP:

Requisiti:
1) urbanistici: il locale adibito a negozio deve avere la destinazione d'uso di commercio al dettaglio e l'agibilità;
2) morali: il/i titolare/i dell'impresa devono possedere i requisiti morali previsti dall'art. 71 del DLgs n. 59/2010 e ss.mm.;
3) professionali: sempre previstidall'art.71 del DLgs n. 59/2010 e ss.mm.La dichiarazione della camera di commercio sull'iscrizione all'albo degli esercizi di ristorazione
4) Presentazione della SCIA sanitaria ai fini della registazione tramite SUAP e con un pagamento online sul portale SUAP di Euro 50,00 con carta di credito (in caso di vendita di alimentari)

La chiusura temporanea di un esercizio pubblico va comunicata per iscritto al sindaco territorialmente competente con l'indicazione della durata della stessa.

La cessazione dell'attività di un esercizio pubblico va comunicata per iscritto al comune tramite lo sportello SUAP.

In caso di nomina di un preposto è inoltre necessario presentare:

• la dichiarazione della camera di commercio sull'iscrizione all'albo degli esercizi di ristorazione;
• il mandato di rappresentanza (in caso di società solamente se il rappresentante non è un socio) - questo è annesso alla domanda.
 

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Ufficio competente