Denuncia di nascita
La denuncia di nascita si fa presentando il certificato di assistenza al parto dell’ostetrica, la carta identità o il passaporto dei genitori in uno dei seguenti modi:
Passati i 10 giorni, la mancata denuncia di nascita deve essere motivata ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 03.11.2000, n. 396.
L’età minima per la denuncia di nascita è il 16° anno di età; con l’autorizzazione del Tribunale essa può essere fatta anche dai 14 anni.
Se i genitori sono coniugati, la denuncia di nascita può essere fatta anche solo dal padre o dalla madre.
Se i genitori non sono sposati, il padre del neonato che desidera riconoscere la paternità, deve presentarsi assieme alla madre del neonato allo Stato Civile. In questo modo il bambino assume il cognome paterno oppure, su richiesta, entrambi i cognomi, anteponendo quello del padre. La madre non coniugata può fare la denuncia di nascita anche da sola. In questo caso non risulta il padre e il bambino assume il cognome materno. Nel caso di riconoscimento della paternità in un secondo momento, a scelta dei genitori, il bambino conserva il cognome materno, assume il solo cognome paterno oppure antepone il cognome paterno al cognome materno.
I genitori ricevono il codice fiscale provvisorio ed un estratto di nascita del neonato tramite e-mail.
Entro 3 settimane, il Ministero delle Finanze invia il tesserino del codice fiscale all’indirizzo di residenza del bambino.